Eredità tra Italia, Inghilterra e Galles: perché il testamento non basta sempre
I problemi che nascono quando due sistemi giuridici, storicamente molto diversi, devono dialogare tra loro, spiegati dall'esperto.
Le persone che vivono fra Italia, Inghilterra e Galles, o che possiedono beni in tali ordinamenti, tendono spesso a pensare che il problema successorio possa essere risolto semplicemente facendo testamento. In realtà, nelle successioni trans-frontaliere, il testamento è solo uno degli elementi da considerare. Occorre anche capire quale legge regolerà la successione, chi potrà amministrare il patrimonio e se le decisioni adottate in un Paese potranno produrre effetti nell’altro.
A quasi undici anni dalla sua applicazione, il Regolamento UE n. 650/2012 continua a rappresentare uno strumento essenziale per le successioni europee, ma il suo rapporto con il common law inglese resta complesso. Il Regolamento muove da un principio di tendenziale unità della successione, secondo cui l’eredità dovrebbe essere regolata, in linea generale, da una sola legge. Di regola, si tratta della legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, salvo che egli abbia scelto la legge della propria cittadinanza.
Questo principio si confronta però con una tradizione giuridica diversa. Nel sistema giuridico operante in Inghilterra e Galles, la successione è storicamente regolata da un criterio scissionista, che individua la legge applicabile distinguendo tra beni immobili e beni mobili, rispettivamente in base alla legge del luogo in cui i beni sono situati e alla legge del domicilio del defunto. Inoltre, la successione non si limita all’individuazione dei beneficiari, ma passa attraverso una fase centrale, rappresentata dall’amministrazione del patrimonio ereditario. In tale ordinamento, infatti, sono i personal representatives, a seconda dei casi executors o administrators, a collazionare i beni, pagare imposte e debiti e distribuire il residuo ai beneficiari.
Questa differenza è importante. Nel diritto italiano si ragiona normalmente in termini di chiamata all’eredità, accettazione e acquisto dei diritti da parte degli eredi. Nel sistema giuridico operante in Inghilterra e Galles, invece, il patrimonio viene, di regola, prima amministrato e solo successivamente distribuito. Per questo motivo, figure come gli executors inglesi non coincidono davvero con gli esecutori testamentari italiani, poiché i primi assumono la proprietà dei beni ereditari in funzione della gestione del patrimonio, mentre i secondi prendono possesso dei beni ereditari per curare l’esecuzione delle disposizioni testamentarie, senza diventarne proprietari.
La disciplina inglese sull’amministrazione ereditaria è contenuta, in particolare, nell’Administration of Estates Act 1925, applicabile in Inghilterra e Galles. Si tratta di una normativa non successoria, ma centrale nella gestione del patrimonio del defunto. Essa concentra nei personal representatives una titolarità funzionale dei beni ereditari ai fini dell’amministrazione. Non si tratta di un’attribuzione definitiva in loro favore, ma di una titolarità strumentale alla gestione, liquidazione e distribuzione del patrimonio.
La conseguenza pratica è che una successione che coinvolge beni in Italia, Inghilterra e Galles non può essere affrontata solo guardando al testamento. Bisogna verificare chi sia legittimato ad agire, quali documenti siano necessari, quali poteri possano essere riconosciuti e se occorrano procedure distinte nei diversi ordinamenti coinvolti.
Un ulteriore profilo riguarda i testamenti redatti prima del 17 agosto 2015, data di applicazione del Regolamento europeo. Le disposizioni transitorie prevedono al riguardo un meccanismo molto particolare. Se una disposizione a causa di morte anteriore a tale data è stata redatta conformemente a una legge che il defunto avrebbe potuto scegliere, quella legge può considerarsi scelta come legge applicabile alla successione. È una sorta di professio iuris fittizia.
Il punto è estremamente rilevante per molti italiani e britannici che, prima del 2015, avevano predisposto testamenti separati per beni situati in Paesi diversi. Un testamento inglese, magari pensato solo per i beni situati in Inghilterra e Galles, potrebbe oggi porre questioni interpretative più ampie, nel contesto delle dinamiche applicative del common law.
Anche la giurisprudenza italiana ha mostrato quanto sia delicato il rapporto tra sistemi diversi. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la storica sentenza n. 2867/2021, pur in un caso regolato ratione temporis dalla Legge n. 218/1995, hanno affrontato il tema del rinvio e della distinzione tra beni mobili e immobili in una successione collegata al sistema inglese. La successiva decisione della Cassazione n. 1632/2025, anch’essa pronunciata nell’ambito del sistema previgente, ha confermato che, in determinati casi, possono formarsi masse ereditarie distinte, ciascuna regolata dalla rispettiva legge applicabile. Si tratta di principi nati nel quadro della disciplina italiana di diritto internazionale privato, ma ancora utili per comprendere le difficoltà di coordinamento tra categorie successorie di civil law e common law.
Vi è poi un ulteriore profilo pratico. Il Regolamento europeo consente, in alcuni casi, al giudice di non pronunciarsi su beni situati in Stati terzi se è prevedibile che la decisione non sarà riconosciuta o eseguita in quello Stato. È il caso, ad esempio, di beni situati in Inghilterra e Galles, ordinamento non vincolato dal Regolamento.
La recente decisione inglese Sidoli & Anor v Sidoli & Anor [2025] EWHC 1425 (Ch) mostra bene questo problema. La High Court ha affrontato la richiesta di registrazione in Inghilterra, ai sensi del Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, di una decisione successoria italiana resa in un giudizio iniziato davanti al Tribunale di Piacenza e poi seguito in appello davanti alla Corte d’Appello di Bologna. La vicenda riguardava una successione anteriore al Regolamento, ma evidenzia comunque le difficoltà che una decisione successoria italiana può incontrare quando deve produrre effetti nel sistema di Inghilterra e Galles.
Per coloro che hanno interessi fra Italia, Inghilterra e Galles, il messaggio pratico è che la pianificazione successoria deve essere coordinata. Non è sufficiente avere un testamento italiano o inglese. Occorre verificare la legge applicabile, il ruolo degli amministratori dell’eredità, l’efficacia dei documenti nei diversi Paesi e l’eventuale necessità di procedure parallele.
In materia successoria, in sostanza, il vero problema non è soltanto individuare i beneficiari, ma comprendere come l’eredità possa essere concretamente amministrata e trasferita quando due sistemi giuridici, storicamente molto diversi, devono dialogare tra loro.
L’autore di questo articolo è Giuseppe Gaglione, Notary Public e Solicitor in Inghilterra e Galles e Avvocato italiano, esperto in materie di successioni cross-border Italia/UK presso lo Studio Notarile e Legale Gaglione Notaries & Solicitors. Per contattarlo potete mandare un’email a: giuseppeg[at]sliglaw.com
